Sez. L, Sentenza n. 6768 del 06/08/1987 (Rv. 454971 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA - PRESUPPOSTI - PROVA DOCUMENTALE DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA - PRESUPPOSTI - PROVA DOCUMENTALE DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
Anche alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1984, la quale ha (fra l'altro) dichiarato non fondata (nei sensi di cui in motivazione) la questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità , la vecchiaia e i superstiti), la Costituzione della rendita vitalizia ai sensi di detta norma, in caso di omesso versamento dei contributi, presuppone in ogni caso che sia provata documentalmente almeno l'esistenza del rapporto di lavoro, essendo possibile provare con mezzi diversi da documenti di data certa soltanto la durata del rapporto medesimo e l'ammontare della retribuzione. Peraltro la suddetta necessaria documentazione può consistere anche in certificazioni, dichiarazioni (ecc.) redatte anche in epoca successiva, ove attestino l'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro subordinato con riferimento a risultanze documentali di data certa. (V mass n 26/1984, Corte cost.; (Conf 5315/86, mass n 447880; (Conf 4203/85, mass n 441705; (Conf 3853/84, mass n 435806).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)