Sez. L, Sentenza n. 3853 del 29/06/1984 (Rv. 435806 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO PROVA DOCUMENTALE - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO PROVA DOCUMENTALE - NECESSITÀ.*
Anche alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1984, la quale ha (fra l'altro) dichiarato non fondata (nei sensi di cui in motivazione) la questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia e i superstiti), la Costituzione della rendita vitalizia ai sensi di detta norma, in caso di omesso versamento dei contributi, presuppone in ogni caso che sia provata documentalmente almeno l'esistenza del rapporto di lavoro, essendo possibile provare con mezzi diversi da documenti di data certa soltanto la durata del rapporto medesimo e l'ammontare della retribuzione. (V 2499/81, mass n 413281).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)