Sez. 3 - , Sentenza n. 50783 del 26/09/2019 Ud. (dep. 16/12/2019) Rv. 277688 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Documentazione dimostrativa della regolare apposizione del marchio CE sui prodotti messi in vendita – Mancata produzione da parte del venditore in occasione di un controllo – Fatto significativo dell’irregolarità dell’apposizione del marchio – Sussistenza – Ragioni - Conseguenze.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
In tema di delitti contro l'industria ed il commercio, la mancata consegna da parte di colui che pone in vendita prodotti che recano il marchio CE, nel corso di un controllo, della documentazione che attesta la regolarità dell'apposizione di tale marchio, integrando l'omissione di una condotta richiesta agli operatori economici, costituisce un comportamento significativo, in assenza di elementi contrari, della irregolarità dell'apposizione, non comportando un'inammissibile inversione dell'onere della prova della sussistenza del reato di tentativo di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del marchio CE - che attesta che il prodotto rispetta i requisiti previsti dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente - è prevista dal Regolamento n. 765 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dalla decisione n. 768 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 da cui emerge, tra l'altro, che i distributori devono poter dimostrare che hanno agito con la dovuta diligenza, verificando la regolarità del suddetto marchio, e devono essere in grado di assistere le autorità nazionali nel reperire la necessaria documentazione dimostrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515, Regolam. Consiglio CEE 09/07/2008 num. 765 art. 1 com. 4, Decisione Consiglio CEE 09/07/2008 num. 768, Regolam. Consiglio CEE 09/07/2008 num. 765 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)