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Sez. 3, Sentenza n. 40853 del 25/06/2024 Ud. (dep. 07/11/2024) Rv. 287180-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Documentazione attestante la regolare apposizione del marchio CE sui prodotti messi in vendita - Mancata consegna - Indice di consapevolezza del venditore dell'irregolarità - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287180-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

In tema di delitti contro l'industria e il commercio, la mancata consegna, in occasione di un controllo, della documentazione attestante la regolare apposizione del marchio CE su prodotti posti in vendita è significativa, in assenza di elementi contrari, della consapevolezza del venditore di tale irregolare apposizione e non comporta un'inammissibile inversione dell'onere della prova circa la sussistenza del delitto di tentata frode nell'esercizio del commercio.

Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515, Regolam. Consiglio CEE 09/07/2008 num. 765 art. 1 com. 4, Regolam. Consiglio CEE 09/07/2008 num. 765 art. 19, Decisione Consiglio CEE 09/07/2008 num. 768

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)