Sez. 3, Sentenza n. 28704 del 05/04/2024 Cc. (dep. 17/07/2024) Rv. 286746-01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Apposizione del marchio "CE" sui prodotti posti in vendita - Assenza della "dichiarazione di conformità" da parte del produttore al momento della messa in vendita dei prodotti - Delitto di cui all'art. 515, cod. pen. - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
Integra il delitto di frode in commercio l'apposizione del marchio "CE" su prodotti rispetto ai quali l'operatore economico, al momento della messa in vendita, sia privo di documentazione attestante la "dichiarazione di conformità" del produttore o del fabbricante, trattandosi di cose di qualità diversa da quella dichiarata, posto che tale dichiarazione costituisce, ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE, una precondizione necessaria per la marcatura. (Fattispecie relativa a lampade led non assistite da certificato di conformità alla direttiva UE 2014/30, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante la produzione solo in sede giudiziaria dell'attestato, non rinvenuto all'atto della perquisizione).
Cod. Pen. art. 515, Regolam. Consiglio CEE 09/07/2008 num. 765, Direttive Commissione CEE 26/02/2014 num. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)