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Sez. L, Sentenza n. 2659 del 25/05/1978 (Rv. 392024 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - DECORRENZA DA UNA DATA POSTERIORE ALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA, IN DIFFORMITA DAGLI ACCERTAMENTI DEL CTU DI PRIMO GRADO - OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1978-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392024-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - DECORRENZA DA UNA DATA POSTERIORE ALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA, IN DIFFORMITA DAGLI ACCERTAMENTI DEL CTU DI PRIMO GRADO - OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Nello stabilire la decorrenza della pensione di invalidita da una data posteriore alla domanda amministrativa, in difformita degli accertamenti del consulente tecnico di ufficio di primo grado, il giudice del merito non puo riferirsi semplicemente alle diverse conclusioni del consulente di secondo grado, ma e tenuto ad una critica valutazione della relazione del primo consulente, che renda conto dei criteri logici della decisione e delle ragioni per cui essa accorda preferenza al secondo elaborato tecnico. (Conf 1427/72, mass n 358034).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)