Sez. 2, Sentenza n. 1427 del 10/05/1972 (Rv. 358034 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - IN ORDINE AD INVALIDITA PENSIONABILE - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INOSSERVANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - IN ORDINE AD INVALIDITA PENSIONABILE - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INOSSERVANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
In tema di invalidita pensionabile qualora il giudice del merito voglia dissentire dal parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio e tenuto a confutare gli argomenti sui quali il consulente tecnico si e basato e a dimostrarne l'erroneita, risolvendosi, in caso contrario, il mancato esame di tali elementi in omissione di motivazione su punto decisivo e l'inadeguata confutazione di essi in vizio di motivazione. (V 1135'70 mass n 346714; 632'70 mass n 345801).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)