Sez. L, Sentenza n. 11174 del 13/10/1992 (Rv. 478900 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Carattere automatico - Esclusione - Dichiarazione o notificazione alla controparte dell'evento - Necessità - Omissione - Effetti - Continuazione del processo con effetti verso i successori a titolo universale - Impugnazione della sentenza - Notificazione al procuratore della parte colpita dall'evento - Idoneità.
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere
Il verificarsi, nei tempi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ., di uno degli eventi di cui all'art. 299, stesso codice, - ivi compresa l'estinzione di una società per incorporazione in un'altra - non determina l'automatica interruzione del processo in corso, occorrendo, per la produzione di tale conseguenza, la dichiarazione, in udienza, del procuratore della parte colpita dall'evento medesimo o la notificazione alle altre parti costituite. In difetto di ciò il processo continua fra le parti originarie, spiegando i propri effetti nei confronti dei successori a titolo universale, e l'eventuale impugnazione della sentenza - entro l'anno dalla sua pubblicazione - è validamente proponibile con notificazione dell'atto al procuratore della parte a carico della quale siasi verificato l'evento suddetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)