diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10350 del 02/12/1994 (Rv. 488990 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Parte costituita a mezzo di procuratore - Morte della parte nel corso del giudizio di merito - Mancata dichiarazione o notificazione dell'evento da parte del procuratore - Interruzione del giudizio - Esclusione - Conseguenze - Atto d'impugnazione della sentenza - Notificazione alla parte originaria presso il procuratore - Validità.
Stato
decisa il 1994-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488990-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

Per il disposto dell'art. 300 cod. proc. civ. la morte nel corso del giudizio di merito della parte costituita a mezzo di procuratore non determina l'interruzione del processo, in difetto di dichiarazione o di notificazione di detto evento da parte del procuratore, sicché l'atto di impugnazione della sentenza è validamente notificato alla parte originaria presso il procuratore a mente dell'art. 330 cod. proc. civ., senza che rilevi l'eventuale conoscenza che di quell'evento abbia avuto "aliunde" il notificante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)