Sez. 2, Sentenza n. 2708 del 27/03/1996 (Rv. 496587 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Omessa dichiarazione in udienza od omessa notificazione - Svolgimento del processo fra le parti originarie - Efficacia nei confronti dei successori a titolo universale della parte deceduta.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Qualora il fatto interruttivo del processo non sia stato dichiarato in udienza o non sia stato notificato, il rapporto processuale continua a svolgersi nei confronti delle parti originarie, spiegando la sua efficacia nei confronti dei successori a titolo universale della parte deceduta, ai quali soltanto compete la legittimazione ad eccepire la violazione della regolamentazione degli effetti della morte della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)