Sez. 3, Sentenza n. 6784 del 18/11/1986 (Rv. 448906 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - DELIBERA DI STARE IN GIUDIZIO - APPROVAZIONE - DA PARTE DELL'AUTORITÀ TUTORIA - CONFIGURABILITÀ - REQUISITO DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE DELL'ENTE - CONSEGUENZE - MANCANZA DELL'APPROVAZIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - DELIBERA DI STARE IN GIUDIZIO - APPROVAZIONE - DA PARTE DELL'AUTORITÀ TUTORIA - CONFIGURABILITÀ - REQUISITO DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE DELL'ENTE - CONSEGUENZE - MANCANZA DELL'APPROVAZIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'approvazione da parte dell'autorità tutoria della deliberazione dell'ente pubblico (nella specie, ente ospedaliero) di stare in giudizio è requisito di efficacia della Costituzione dell'ente stesso in relazione al giudizio considerato nella deliberazione, con la conseguenza che la sua Mancanza integra un difetto di legittimazione processuale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e che può essere eccepito per la prima volta in Sede di legittimità, salvo che abbia formato oggetto di statuizione non impugnata. (V 1936/83, mass n 426778; (V 408/80, mass n 403784; (V 814/68, mass n 332084).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)