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Sez. 3, Sentenza n. 1936 del 18/03/1983 (Rv. 426778 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - DELIBERA DI STARE IN GIUDIZIO - APPROVAZIONE - CONDIZIONI ATTINENTI A FINI DI POLITICA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1983-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426778-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - DELIBERA DI STARE IN GIUDIZIO - APPROVAZIONE - CONDIZIONI ATTINENTI A FINI DI POLITICA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA PROCESSUALE.*

L'approvazione da parte dell'autorità tutoria della deliberazione dell'ente pubblico di stare in giudizio è requisito di efficacia della Costituzione dell'ente stesso nel giudizio descritto nella stessa deliberazione, senza che possano rilevare nell'ambito processuale, al di là della debita corrispondenza tra l'Azione e la deliberazione approvata, quelle condizioni dell'approvazione attinenti a fini di politica amministrativa e quindi incidenti solo in tale ambito e nelle relative responsabilità. (V 408/80, mass n 403784; (V 924/79, mass n 397084; (V 1340/77, mass n 385049; (V 116/76, mass n 378754).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 36 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)