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Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro

Testo vigente

Art. 27

1. Le deliberazioni della Commissione debbono essere prese con l'intervento di tutti i commissari, salvo, che sia altrimenti consentito da particolari disposizioni del presente decreto.

2. Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, e' immediatamente surrogato da un membro supplente.

3. Di tutte le operazioni del concorso viene redatto quotidianamente processo verbale, che viene sottoscritto dal presidente, dai membri della Commissione e dal segretario.

4. E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione. Le cancellature o correzioni che occorressero devono essere approvate con postille, prima delle sottoscrizioni.

Art. 28

1. Il Ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sulle operazioni del concorso. Egli puo' intervenire alle sedute della Commissione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ed ha facolta' di annullare i concorsi nei quali siano avvenute irregolarita'.

Art. 31

1. Il notaro nominato ai sensi dell'articolo precedente, qualora non assuma le funzioni nel termine di cui all'art. 50, s'intende decaduto. In tale caso, il posto gia' assegnatogli viene rimesso a concorso nelle forme ordinarie, ai sensi del l'art. 1 del presente decreto.

2. Verranno parimenti rimessi a concorso nelle forme ordinarie i posti ai quali, per qualsiasi motivo, non abbiano potuto avere luogo nomine in seguito al concorso per esame.

Art. 32

1. L'esame di concorso sostenuto a norma del presente decreto, per coloro che conseguano la nomina, sostituisce ad ogni effetto l'esame di idoneita' o di abilitazione al notariato.

2. Coloro che siano stati dichiarati idonei in un concorso per esame, senza conseguire la nomina a notaro, sono considerati candidati notari agli effetti della eventuale nomina a coadiutori temporanei e per gli altri effetti non contrastanti con le disposizioni della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e del presente decreto.

Art. 34

1. Agli effetti dell'articolo precedente, il candidato che si sia ritirato durante una prova di esame si considera come riprovato, qualora egli abbia preso parte ad una o piu' delle prove scritte od orali e non abbia conseguito nelle prove sostenute almeno trenta punti in ciascuna di esse e non meno di trentacinque punti nella media delle prove medesime.

Art. 36

1. Le spese di cancelleria, i premi di operosita' da assegnarsi ai segretari ed agli altri impiegati che li coadiuvano e tutte le altre spese occorrenti per il concorso sono pagati, con decreto ministeriale, a carico del bilancio degli archivi notarili. Tali spese pero' non possono eccedere il limite massimo dei contributi alle spese del concorso, versati ai sensi dell'articolo 10, n. 12, del presente decreto.

2. Dispensa di notari per limite di eta'.

Art. 37

1. I notari cessano di pieno diritto dall'esercizio, per limite di eta', con effetto dal giorno in cui compiono il 75° anno.

Art. 38

1. Il Ministero, prima che il notaro raggiunga il limite di eta', promuove il relativo decreto Reale di dispensa, indicandovi la decorrenza stabilita nell'articolo precedente, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, agli effetti dell'art. 58 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Consiglio notarile competente provvede alle altre pubblicazioni stabilite nell'art. 37 della legge medesima.

Art. 39

1. La consegna degli atti, repertori e sigilli del notaro dispensato per limite di eta' deve farsi all'archivio notarile distrettuale, nella sede dell'archivio stesso, dal notaro cessato, o da un suo procuratore speciale, entro il termine di venti giorni dalla data di cessazione.

2. Qualora, nel periodo che intercede fra la data di cessazione del notaro per limite di eta' e la data di consegna degli atti all'archivio, occorresse, per dimostrata urgenza, rilasciare copie, estratti o certificati o compiere qualsiasi altra operazione sugli atti del notaro cessato, vi provvede, nell'ufficio del notaro stesso, il capo dell'archivio notarile distrettuale.

Art. 40

1. Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 1925, i posti di notaro, ai quali non abbiano chiesto od ottenuto il trasloco notari in esercizio, sono messi a concorso per ciascun distretto notarile nella proporzione di due terzi per esame e un terzo per titoli.

2. I concorsi per esame e per titoli, contemplati nel comma precedente, sono indetti con unico decreto Ministeriale, che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Tale decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso e l'indicazione del numero di posti da conferirsi in ciascun distretto per esame e per titoli, e stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

3. I concorrenti per esame, entro il limite dei posti loro spettanti per ciascun distretto, hanno sui concorrenti per titoli la precedenza nella scelta fra i posti del distretto indicati dal bando di concorso, ogniqualvolta tali posti debbano conferirsi in parte per esame e in parte per titoli.

Art. 41

1. I posti, che, nel periodo di cui nell'articolo precedente, vengano messi a concorso per esame in eccedenza ai due terzi per ciascun distretto, perche' costituenti una frazione di tre, sono computati nei concorsi immediatamente successivi per i rispettivi distretti, agli effetti di determinare il corrispondente terzo di posti da conferirsi per titoli.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, non abbiano luogo nomine a posti messi a concorso per esame o per titoli, tali posti si considerano come esclusi dal concorso, agli effetti di stabilire per i corrispondenti distretti nei successivi concorsi le proporzioni tra i posti da conferirsi per esame e quelli da conferirsi per titoli.

Art. 42

1. Il concorso per esame, indetto insieme a quello per titoli, e' regolato dalle disposizioni degli articoli precedenti sui normali concorsi per esame.

2. Al concorso per titoli sono ammessi coloro che risultino forniti dei requisiti stabiliti dall'art. 5 della legge 6 agosto 1926, n. 1365. Al concorso medesimo e' applicabile il disposto del comma, 2° dell'art. 8 del presente decreto.

Art. 43

1. Gli aspiranti al concorso per titoli, per esservi ammessi, debbono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 10, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 9 e 11 dello stesso articolo. Il concorrente deve anche produrre tutti gli altri documenti che comprovino il diritto a partecipare al concorso, i titoli stabiliti nell'art. 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed ogni altro titolo di cui intenda avvalersi.

2. La domanda di ammissione al concorso per titoli e la quietanza comprovante il versamento della somma di L. 100 debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando, al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede.

3. Sono applicabili le disposizioni dei commi 2° e 3° dell'art. 3, del comma 3° dell'art. 10 e dei commi 3° e 4° dell'articolo 11.

Art. 44

1. Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso per titoli.

2. La stessa Commissione, da nominarsi, ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente decreto, per il concorso mediante esame, provvede alla definizione del concorso per titoli.

3. Sono applicabili al concorso per titoli le disposizioni contenute negli articoli 27, 28, 35 e 36 del presente decreto.

Art. 45

1. Nel concorso per titoli, ogni commissario dispone di quaranta punti per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante. La somma dei punti assegnati al concorrente costituisce il punto definitivo col quale egli e' collocato in graduatoria.

2. La Commissione, in base al punto definitivo di ciascun concorrente, forma la graduatoria generale dei concorrenti per titoli.

3. A parita' di voti, la precedenza in graduatoria e' determinata secondo le norme dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

4. E' applicabile al concorso per titoli il disposto del comma 5° dell'art. 26.

Art. 46

1. Entro venti giorni dalla data del Bollettino nel quale viene pubblicata la relativa graduatoria, i concorrenti classificati primi, in numero doppio dei posti da assegnarsi mediante concorso per titoli, debbono far pervenire al competente Procuratore del Re la dichiarazione prevista nel comma 1° dell'art. 29.

2. Sono applicabili al concorso per titoli le disposizioni dell'articolo 29, commi 2° e 3°, e degli articoli 30 e 31 del presente decreto.

3. Qualora la dichiarazione di cui nel 1° comma del presente articolo debba chiedersi ad altri aspiranti classificati in graduatoria dopo quelli indicati nel comma stesso, vi provvede il Ministero. In tale caso, il termine di 20 giorni per la presentazione della dichiarazione anzidetta decorre dal giorno di comunicazione della richiesta all'interessato.

Art. 47

1. I concorsi a posti di notaro pubblicati prima dell'attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono definiti con le norme in vigore alla data di chiusura dei concorsi medesimi.