diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 22243 del 21/10/2009 (Rv. 610027 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | IVA imputabile ad operazioni esenti - Deduzione dal reddito imponibile - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610027-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'indetraibilità dell'IVA imputabile ad operazioni esenti poste in essere nell'ambito dell'attività propria del contribuente, prevista dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, non si traduce in una doppia imposizione dell'IVA, in quanto l'imposta non ammessa in detrazione è deducibile dal reddito imponibile, rappresentando pur sempre un costo collegato ad operazioni che producono un ricavo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la detraibilità dell'IVA pagata a monte da una società pubblica esercente l'attività di prestazione di servizi ai fondi pensione, in relazione ad operazioni compiute nell'ambito dell'attività finanziaria, da essa svolta collateralmente a quella principale).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)