Sez. 5, Sentenza n. 9107 del 17/04/2009 (Rv. 607855 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazioni esenti - Art. 13, part. B, lett. c), VI direttiva CEE n. 388 del 1977 - Ambito di applicazione - Rivendita di beni acquistati per l'esigenza di un'attività esentata - Rimborso dell'imposta versata - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, la prima parte dell'art. 13, parte B, lett. c), della VI direttiva, n. 77/388/CEE, del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto va interpretato, secondo la Corte di Giustizia CE (ord. 6 luglio 2006, in cause riunite C-18/05 e C-155/05), nel senso che l'esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale di detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione: pertanto, quando l'imposta sia stata corrisposta per attività esenti, il cessionario non ha diritto al relativo rimborso, trattandosi di operazione di per sè non esente.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)