Sez. 5, Sentenza n. 22644 del 02/12/2004 (Rv. 578291 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Condizioni - Istituzione di una contabilià separata per le attività commerciali ex art. 19 ter d.P.R. n. 633 del 1972 - Soggetti obbligati - Consorzi costituiti per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica ma che cedano i risultati ai consociati o a terzi - Esclusioni - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di I.V.A., l'onere di istituzione di una contabilità separata per le attività commerciali onde fruire della detrazione dell'imposta relativa agli acquisti (art. 19 d.P.R. 633/1972) grava solo sugli enti che non abbiano per oggetto esclusivo, o anche soltanto principale, l'esercizio di attività commerciali od agricole, giusta disposta dell'art. 19 ter del citato d.P.R. 633/1972. Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai Consorzi costituiti per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica i cui risultati sono destinati, in via principale, se non esclusiva, ad essere ceduti ai propri consoci o a terzi, in quanto tale attività riveste proprio natura commerciale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)