Sez. 5, Sentenza n. 7145 del 25/05/2001 (Rv. 547005 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Condizioni - Istituzione di una contabilità separata per le attività commerciali ex art. 19 ter d.P.R. 633/1972 - Soggetti obbligati - Fattispecie in tema di enti teatrali.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di I.V.A., l'onere di istituzione di una contabilità separata per le attività commerciali onde fruire della detrazione dell'imposta relativa agli acquisti (art. 19 d.P.R. 633/1972) grava solo sugli enti che non abbiano per oggetto esclusivo, o anche soltanto principale, l'esercizio di attività commerciali od agricole, giusta disposta dell'art. 19 ter del citato d.P.R. 633/1972 (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, pertanto, escluso che tale onere gravasse sull'ente Teatro dell'Opera di Roma - avente ancora natura di ente pubblico all'epoca dei fatti -, la cui attività di gestione economica del teatro era da ritenersi senz'altro preponderante rispetto al più vasto contesto di attività pubblicistiche svolte dall'ente stesso).
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 19 ter CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)