Sez. 5, Sentenza n. 21075 del 13/10/2011 (Rv. 619585 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Istituto per il diritto allo studio universitario (ISU) - Attività commerciale esercitata in via secondaria - Diritto alle detrazioni e rimborsi - Presupposto - Istituzione di contabilità separata - Necessità - Finalità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, il soggetto - nella specie, l'Istituto per il diritto allo studio universitario (ISU) - che svolge in prevalenza attività giuspubblicistica e, solo in via secondaria, attività commerciale ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 19-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di istituire contabilità separata per l'attività commerciale esercitata, per poter legittimamente invocare la detrazione dell'imposta dalle operazioni passive o per chiedere i rimborsi eventualmente spettanti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)