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Sez. 2, Sentenza n. 808 del 23/03/1973 (Rv. 363071 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ANTERIORI DIRITTI PER L'ANZIANITA -CRITERI PER RETRIBUZIONI ARRETRATE - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE.*
Stato
decisa il 1973-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363071-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ANTERIORI DIRITTI PER L'ANZIANITA -CRITERI PER RETRIBUZIONI ARRETRATE - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE.*

Nel caso di trasferimento di azienda, ove il contratto di lavoro corrente con l'imprenditore che trasferisce l'azienda debba proseguire ope legis con il nuovo titolare dell'azienda medesima, il prestatore di lavoro conserva tutti i diritti derivantigli dall'anzianita raggiunta anteriormente al trasferimento, per cui dal nuovo titolare debbono essergli riconosciuti sia gli effetti del servizio precedentemente prestato, sia ogni altro diritto gia maturato, ivi compresi i crediti per arretrati di retribuzione. (V 192/69, mass n 338118).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)