Sez. L, Sentenza n. 4132 del 14/07/1984 (Rv. 436086 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - PRETESE DEL LAVORATORE IN ORDINE ALLA PREGRESSA ANZIANITÀ - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI DATORI DI LAVORO SUCCEDUTISI NELLA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ULTIMO ACQUIRENTE DI TUTTE LE VICENDE TRASLATIVE VERIFICATESI IN PRECEDENZA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - PRETESE DEL LAVORATORE IN ORDINE ALLA PREGRESSA ANZIANITÀ - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI DATORI DI LAVORO SUCCEDUTISI NELLA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ULTIMO ACQUIRENTE DI TUTTE LE VICENDE TRASLATIVE VERIFICATESI IN PRECEDENZA - AMMISSIBILITÀ.*
In caso di trasferimento di azienda, la ratio cui si ispira il primo comma dell'art. 2112 cod. civ., facendo ricadere unicamente sull'ultimo acquirente gli effetti derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità del lavoratore, implicitamente esclude che, rispetto alle pretese da questi al riguardo azionate, si possa ipotizzare un litisconsorzio necessario dei datori di lavoro succedutisi per effetto dell'uno o più trasferimenti, nella titolarità del rapporto, ritenuto continuo in virtù del principio dell'infrazionabilità dell'anzianità e consente, invece, che nei confronti dell'ultimo acquirente si possano accertare, quale mezzo al fine nonché quale logico presupposto delle questioni principali, tutte le vicende traslative che si fossero eventualmente verificate in precedenza, nonché il carattere fittizio dei licenziamenti intimati dai precedenti datori di lavoro in violazione del principio suddetto. (V 2017/75, mass n 375733; (V 808/73, mass n 363071).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)