Sez. 3, Sentenza n. 4438 del 27/03/2001 (Rv. 545221 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Onere del convenuto ex art. 416 di prendere posizione circa i fatti affermati dall'attore - Portata - Equiparazione ad una confessione - Esclusione - Valutazione a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
La violazione del comma terzo dell'art. 416 cod. proc. civ. - secondo cui il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda - non può essere equiparato ad una confessione della fondatezza degli assunti di controparte, ma non esclude che il giudice, in applicazione dell'art. 116, comma secondo cod. proc. civ., possa desumere da tale comportamento argomenti di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)