diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7447 del 19/08/1994 (Rv. 487749 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Onere del convenuto ex art. 416 cod. proc. civ. di prendere posizione circa i fatti affermati dall' attore - Portata - Generica contestazione in ordine a tali fatti - Ammissione degli stessi - Configurabilità - Esclusione - Valutazione di detta contestazione in relazione al dovere di lealtà processuale e come contegno della parte nel processo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487749-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

L'art. 416 cod. proc. civ., nel prevedere per il convenuto - nel rito del lavoro - l'onere di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, non sanziona l'inosservanza di tale onere con la previsione di una qualche forma di decadenza (a differenza che per le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova), né contiene ulteriori clausole o previsioni in base alle quali possa ritenersi che la contestazione generica di quei fatti, da parte del convenuto, esoneri l'attore, in ordine ai fatti costitutivi del diritto da lui azionato, dall'onere probatorio posto a suo carico dalla norma generale di cui all'art. 2697 cod. civ., né che esima il giudice dal verificare l'adempimento di quell'onere da parte dell'attore. Una generica contestazione non può, pertanto, equivalere ad una ammissione, da parte del convenuto, della sussistenza dei fatti affermati dall'attore, ma può eventualmente integrare violazione del dovere di lealtà processuale, sanzionabile ai sensi degli artt. 88 e 92 cod. proc. civ., e comunque essere discrezionalmente valutata, attenendo al contegno della parte nel processo, come semplice argomento di prova, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 cod. proc. civ., e pertanto, in quanto tale, solo come elemento aggiuntivo e integrativo rispetto alle risultanze dei veri e propri mezzi di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)