Sez. L, Sentenza n. 2254 del 18/03/1996 (Rv. 496406 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Inadempimento dell'onere gravante sul convenuto di prendere posizione sui fatti affermati dall'attore - Conseguenze - Decadenza - Esclusione - Contestazione successiva, da parte del convenuto, dei fatti posti a fondamento della domanda attorea - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
L'inadempimento, da parte del convenuto, dell'onere impostogli dal terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ. - a norma del quale, nella memoria difensiva di costituzione questi deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda - non è sanzionato da decadenza, come previsto invece dalla stessa norma per l'onere di proposizione delle eccezioni e delle domande riconvenzionali e di indicazione dei mezzi di prova; ne consegue che tale carenza non preclude al convenuto la successiva contestazione dei fatti addotti a fondamento della domanda anche in grado di appello, né al giudice il potere-dovere di accertarne la la dimostrazione probatoria, all'uopo ricavando eventuali argomenti di prova anche da quel comportamento del convenuto stesso ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)