Sez. 2, Sentenza n. 5396 del 06/11/1985 (Rv. 442633 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITÙ - CONFESSORIA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - (INDIVIDUAZIONE) - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE DEL FONDO (PRETESO) DOMINANTE - INAMMISSIBILITÀ.*
SERVITÙ - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITÙ - CONFESSORIA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - (INDIVIDUAZIONE) - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE DEL FONDO (PRETESO) DOMINANTE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'Azione confessoria servitutis - sia essa diretta al mero accertamento della servitù che all'accertamento e alla cessazione degli impedimenti e turbative - ha carattere reale e deve essere necessariamente esperita contro chi non solo contesti l'esistenza della servitù (con o senza turbative ed impedimenti), ma abbia altresì un rapporto attuale con il fondo servente, e cioè il proprietario, il comproprietario, il titolare di un diritto reale sul fondo od il possessore suo nomine, potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento - contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa - o di rimessione in pristino, ai sensi dell'art. 2933 cod. civ.. pertanto, tale Azione non può essere esperita nei confronti del venditore del fondo (preteso) dominante, anche se lo stesso - nel giudizio instaurato dal suo avente causa con Azione confessoria nei confronti del proprietario del fondo (preteso) servente - abbia negato l'esistenza della servitù potendo detto venditore essere chiamato a rispondere, dal compratore che abbia confidato ragionevolmente sull'esistenza della servitù, ovvero ne sia stato espressamente garantito, soltanto ai sensi dell'art. 1484 cod. civ.. (V 2982/80, mass n 406723; (V 349/73, mass n 362284).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1484
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)