Sez. 2, Sentenza n. 349 del 03/02/1973 (Rv. 362284 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA E PASSIVA - ESTREMI - AZIONE CONTRO IL PROPRIETARIO ATTUALE DEL FONDO DOMINANTE E CONTRO IL SUO DANTE CAUSA - PRONUNCIA IN PRIMO GRADO DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI QUEST'ULTIMO - ORDINE DI NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE EX ART 332 COD PROC CIV DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA E PASSIVA - ESTREMI - AZIONE CONTRO IL PROPRIETARIO ATTUALE DEL FONDO DOMINANTE E CONTRO IL SUO DANTE CAUSA - PRONUNCIA IN PRIMO GRADO DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI QUEST'ULTIMO - ORDINE DI NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE EX ART 332 COD PROC CIV DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITA.*
La legittimazione attiva e passiva, nella lite in cui si discuta sulla esistenza di un diritto di servitu, compete a coloro che al momento della domanda, e salve le ipotesi previste dagli artt 110 e 111 cod proc civ, sono titolari delle situazioni giuridiche dominicali rispettivamente incrementate o compresse dalla servitu, poiche soltanto nelle sfere giuridiche di tali soggetti si verificheranno gli effetti giuridici del giudicato. Di conseguenza, convenuto in giudizio insieme all'attuale proprietario del fondo dominante il venditore di tale fondo e dichiaratane dal giudice di primo grado la carenza di legittimazione passiva, correttamente il giudice di appello dispone la notificazione dell'impugnazione al predetto venditore a norma dell'art 332 cod proc civ, anziche ordinare la integrazione del contraddittorio nei di lui confronti a norma dell'art 331 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)