Sez. 2, Sentenza n. 2982 del 06/05/1980 (Rv. 406723 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - ALIENAZIONE DEL FONDO DA PARTE DEL CONVENUTO PRIMA DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MEDESIMO - ESCLUSIONE - OMISSIONE DELLA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASMISSIONE - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART 111, PRIMA PARTE, PRIMO COMMA, COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - ALIENAZIONE DEL FONDO DA PARTE DEL CONVENUTO PRIMA DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MEDESIMO - ESCLUSIONE - OMISSIONE DELLA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASMISSIONE - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART 111, PRIMA PARTE, PRIMO COMMA, COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
Difetta di legittimazione passiva il soggetto convenuto in giudizio con l'actio negatoria servitutis che abbia alienato il fondo prima della notifica della citazione, ancorche l'atto di trasferimento non sia stato ancora trascritto alla data di tale notifica, essendo il sistema della trascrizione rilevante, ai sensi dell'art 2644 cod civ, soltanto nel caso di una pluralita di acquisti del medesimo diritto (o di diritti tra loro incompatibili) da un unico dante causa; ne una tale legittimazione trova giustificazione nella prima parte del primo comma dell'art 111 cod proc civ in quanto questa disposizione postula che il giudizio sia stato instaurato da o nei confronti del soggetto legittimato e che costui abbia poi, nel corso del giudizio, trasferito a terzi (a titolo particolare e per atto inter vivos) il diritto controverso. (V 349/73, mass n 362284).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)