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Sez. 3, Sentenza n. 4487 del 09/05/1994 (Rv. 486544 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere | Danno in concreto subito dal conduttore in conseguenza del rilascio - Accertamento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486544-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere

L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è dovuta "ope legis" al conduttore uscente ai sensi dell'art. 34 legge 27 luglio 1978 n. 392 prescindendo da qualsiasi accertamento circa il danno che il conduttore abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)