diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4432 del 10/05/1996 (Rv. 497560 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE | Diritto del conduttore - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497560-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE

Nel regime transitorio delle locazioni di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, disciplinato dall'art. 69 della legge n. 392 del 1978, è riconosciuto al conduttore un compenso per la perdita dell'avviamento commerciale che lo stesso è costretto a subire se deve trasferire la sua azienda in altri locali e per il solo fatto che il locatore prenda l'iniziativa di non proseguire la locazione, ovvero di proseguirla a condizioni diverse da quelle in precedenza praticate. Verificatasi tale situazione, il conduttore ha diritto all'indennità di avviamento, restando irrilevante sia l'esistenza in concreto di un danno(questo è presunto dalla legge in via assoluta nell'"an" e nel "quantum"), sia il fatto che il conduttore, a seguito della comunicazione del locatore di non voler proseguire la locazione, ovvero di volerla proseguire a condizioni non ritenute sopportabili, abbia trasferito altrove la sua attività.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)