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Sez. L, Sentenza n. 4948 del 01/08/1986 (Rv. 447630 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA - NULLITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO AL MEDESIMO GIUDICE - POTERE - DOVERE DI QUEST'ULTIMO DI RIESAMINARE IL MERITO DELLA CAUSA - SUSSISTENZA - FORMALE RINNOVAZIONE DELLA SENTENZA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447630-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA - NULLITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO AL MEDESIMO GIUDICE - POTERE - DOVERE DI QUEST'ULTIMO DI RIESAMINARE IL MERITO DELLA CAUSA - SUSSISTENZA - FORMALE RINNOVAZIONE DELLA SENTENZA - DIVIETO.*

Allorché la Corte di Cassazione, rilevata la nullità assoluta ed insanabile della sentenza d'appello non sottoscritta da uno dei giudici e priva della menzione dell'impedimento del medesimo, abbia cassato detta pronuncia, rimettendo la causa allo stesso giudice di secondo grado a norma degli artt. 354, primo comma, 360 n. 4 e 383, ultimo comma, cod. proc. civ., il giudice del rinvio è investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa e non deve invece limitarsi ad una formale rinnovazione della sentenza sulla base di quanto statuito nel dispositivo della sentenza cassata: tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la sentenza sia stata resa in controversia soggetta al rito del lavoro, atteso che la nullità della sentenza per la mancata sottoscrizione di un giudice si comunica necessariamente anche al dispositivo letto nell'udienza pubblica. (V 739/85, mass n 438948; (V 1297/81, mass n 411890).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)