Sez. L, Sentenza n. 739 del 04/02/1985 (Rv. 438948 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE - NULLITÀ INSANABILE - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE MATERIALE DEGLI ERRORI - INAPPLICABILITÀ - DEDUCIBILITÀ DI TALE NULLITÀ E RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - ACCERTAMENTO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE - NULLITÀ INSANABILE - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE MATERIALE DEGLI ERRORI - INAPPLICABILITÀ - DEDUCIBILITÀ DI TALE NULLITÀ E RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - ACCERTAMENTO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532, determina (nel caso in cui l'impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dell'art. 132 citato) la nullità insanabile della sentenza medesima, restando escluse l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali e la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale ed omissione involontaria, provocata da errore o da dimenticanza. Tale nullità - la quale ricorre anche nel caso in cui, trattandosi di procedimento svoltosi secondo il nuovo rito del lavoro, il dispositivo della sentenza sia stato letto in udienza - è in ogni caso deducibile, ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi d'impugnazione, sicché non è coperta dal giudicato formale e va rilevata anche d'ufficio, e comporta che, anche in esito al giudizio di Cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione (artt. 354, primo comma, 360 n. 4 e 383, ultimo comma, cod. proc. civ.). (V 5351/82, mass n 423140; (Conf 1297/81, mass n 411890).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)