Sez. 1, Sentenza n. 563 del 30/01/1996 Cc. (dep. 04/04/1996) Rv. 205047 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Tassatività - Richiesta dell'imputato detenuto fuori dal circondario di essere sentito - Delega dell'atto al magistrato di sorveglianza del luogo - Sospensione o dilazione del termine di dieci giorni previsto per la decisione - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine
In tema di riesame dei provvedimenti restrittivi, il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti quale termine ultimo per la decisione del Tribunale ha carattere perentorio e non è suscettibile né di sospensione né di interruzione se non per i motivi espressamente e tassativamente previsti (127 comma quarto cod. proc. pen. richiamato dall'art. 101 comma primo disp. att.). Tale termine non può esser superato neanche quando l'imputato, detenuto in un luogo posto fuori dal circondario del tribunale, abbia chiesto di essere sentito e a tale atto sia delegato il giudice di sorveglianza del luogo di detenzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)