diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3910 del 15/07/1999 Cc. (dep. 29/09/1999) Rv. 214479 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Indagato detenuto od internato - In località fuori dal circondario del tribunale competente - Assunzione di dichiarazioni da parte del magistrato di sorveglianza - Nullità dell'atto - Ulteriore differimento del termine per la decisione del tribunale fino al pervenimento di atto valido - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214479-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui l'indagato, internato o detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice, abbia fatto richiesta di esser sentito, si verifica sospensione dei termini previsti dal comma decimo dell'art 309 cod.proc.pen. fin quando il tribunale del riesame non abbia ricevuto gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza. Poiché, per altro, tale previsione è posta dall'ordinamento a tutela dell'indagato, se l'atto assunto dal predetto magistrato non è, per qualsiasi ragione, valido, esso deve necessariamente essere rinnovato ed il conseguente rinvio dell'udienza camerale comporta il prolungamento del termine di sospensione, sino al momento in cui non giungano all'organo giudicante gli atti nuovamente e validamente assunti dal magistrato di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 101 com. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 101 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)