Sez. 5, Ordinanza n. 1006 del 03/03/1997 Cc. (dep. 30/04/1997) Rv. 207396 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Detenuto fuori dalla circoscrizione - Richiesta di essere ascoltato - Sospensione del termine - Effetti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In materia di riesame delle misure cautelari, per il combinato disposto di cui agli artt. 127 comma terzo, 309 cod. proc. pen. e 101 comma secondo disp. Att., la sospensione della decorrenza del termine di cui all'art. 309 comma decimo è disposta nell'esclusivo interesse dell'imputato - detenuto o internato in un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice -, ad essere sentito, e che ne abbia fatta richiesta; la sospensione stessa non viene caducata "ex tunc", dalla sopravvenuta impossibilità di sentire l'imputato fuori della circoscrizione del Tribunale; e il termine, nel caso in cui ciò si verifica, incomincia a decorrere dal momento in cui perviene tale notizia al giudice del riesame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 101, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 101, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)