diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8903 del 28/08/1990 (Rv. 469112 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - CREDITO RELATIVO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - OPERATIVITÀ - DECORRENZA - CONFIGURABILITÀ DI DISTINTI DIRITTI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE VOCI DELLA BASE DI CALCOLO DI DETTA INDENNITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469112-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - CREDITO RELATIVO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - OPERATIVITÀ - DECORRENZA - CONFIGURABILITÀ DI DISTINTI DIRITTI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE VOCI DELLA BASE DI CALCOLO DI DETTA INDENNITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il credito concernente l'indennità premio di servizio, ancorché relativa all'anzianità convenzionale "combattentistica", è soggetto non alla prescrizione decennale ma a quella quinquennale, secondo la previsione dell'art. 19 del R.d.l. 2 novembre 1933 n. 2418, non abrogato dall'art. 19 della legge 8 marzo 1968 n. 152. Tale termine prescrizionale - che inizia a decorrere dalla data di maturazione del diritto e cioè dalla data del collocamento in quiescenza dell'interessato - concerne l'indennità premio di servizio nella sua interezza, non essendo configurabili distinti diritti in relazione alle diverse voci della sua base di calcolo, salvo che una nuova legge, intervenuta dopo il collocamento in quiescenza, abbia retroattivamente introdotto una nuova componente nella base di calcolo dell'indennità (o previsto diversi criteri o modalità di calcolo della medesima), configurandosi in tal caso un autonomo diritto al supplemento dell'indennità, il cui termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova legge. (V 861/88, mass n 457246; (V 4065/87, mass n 452851; (V 5710/84, mass n 437390).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. 02/11/1933 num. 2418 art. 19 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 19, Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)