diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11548 del 04/06/2015 (Rv. 635713 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Cooperative di produzione e lavoro - Delibera di esclusione del socio lavoratore - Illegittimità - Ripristino del rapporto associativo - Conseguente applicabilità della tutela reale.
Stato
decisa il 2015-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635713-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, l'art. 2 della l. n. 142 del 2001, esclude l'applicazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori nell'ipotesi ove, con il rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo, sicché l'accertata illegittimità della delibera di esclusione del socio, con conseguente ripristino del rapporto associativo, determina l'applicabilità della tutela reale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)