Sez. 1, Sentenza n. 3060 del 09/05/1981 (Rv. 413624 - 01)
PATRIA POTESTA - ESERCIZIO - DEL PADRE - DISCIPLINA ANTERIORE AL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - PRENOME DEL NEONATO - SCELTA - SPETTANZA AL PADRE - IMPEDIMENTO DI COSTUI - SPETTANZA ALLA MADRE - TRASFERIMENTO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE - CONDIZIONI - POTERI DEI SOGGETTI INDICATI NELL'ART 70 DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE - ATTRIBUZIONE DEL PRENOME DA PARTE DI PERSONA SFORNITA DEL POTERE DI SCELTA O NELLA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE - PROCEDIMENTO DI RETTIFICAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA - PROPONIBILITA.*
PATRIA POTESTA - ESERCIZIO - DEL PADRE - DISCIPLINA ANTERIORE AL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - PRENOME DEL NEONATO - SCELTA - SPETTANZA AL PADRE - IMPEDIMENTO DI COSTUI - SPETTANZA ALLA MADRE - TRASFERIMENTO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE - CONDIZIONI - POTERI DEI SOGGETTI INDICATI NELL'ART 70 DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE - ATTRIBUZIONE DEL PRENOME DA PARTE DI PERSONA SFORNITA DEL POTERE DI SCELTA O NELLA MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE - PROCEDIMENTO DI RETTIFICAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA - PROPONIBILITA.*
A norma degli artt 316 e 317 cod civ, nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia, e dell'art 70 RD 9 luglio 1939 n 1238 (ordinamento di stato civile), il potere di scelta del prenome del neonato spetta al padre, quale riflesso dell'Esercizio esclusivo della patria potesta, o, in caso di suo impedimento, alla madre, i quali possono esercitarlo personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Tale potere si trasferisce, in via eccezionale, all'ufficiale dello stato civile, se il dichiarante non da il nome al bambino; mentre i soggetti indicati in via gradata nel citato art 70 non possono compiere alcuna scelta del prenome ma devono limitarsi a denunciare all'ufficiale dello stato civile, insieme con gli altri elementi indispensabili per la confezione dell'atto di nascita, anche il nome che e dato al bambino da parte di chi ha il potere di sceglierlo. Pertanto, il soggetto al quale spetta tale potere, ha il diritto di agire, nell'interesse del minore, al fine di ottenere la rettificazione dell'atto di stato civile, qualora al neonato sia stato attribuito un prenome da parte di persona sfornita del potere di scelta o nella Mancanza dei presupposti per l'Esercizio del potere stesso, in quanto il procedimento di rettificazione non e limitato alla sola correzione degli errori materiali ma anche alla eliminazione di una difformita fra le risultanze formali dell'atto ed il contenuto che ne sarebbe dovuto emergere in aderenza alla manifestazione legittima del potere di scelta del prenome. (V 4922/78, mass n 394640).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317, Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 70, Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)