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Sez. 2, Sentenza n. 7616 del 16/02/2006 Cc. (dep. 02/03/2006) Rv. 234748 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di beni ai sensi dell'art. 3 quinquies, comma secondo, della legge n. 575 del 1965 - Precedente provvedimento di sospensione dall'amministrazione degli stessi beni - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234748-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

La confisca, ai sensi dell'art. 3 quinquies, secondo comma, della L. 31 maggio 1965 n. 575, di beni che si abbia motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, non può essere disposta se non sia stata preceduta dal provvedimento di sospensione temporanea dall'amministrazione degli stessi beni previsto dall'art. 3 quater, comma terzo, della legge anzidetta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, e rilevato altresì che il provvedimento di confisca era stato disposto dal giudice di prime cure in base alla diversa previsione di cui all'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, per cui era da considerare illegittimo che la corte d'appello, su gravame del solo proposto, lo avesse invece confermato sulla base del richiamo all'art. 3 quinquies, ha annullato con rinvio la decisione della corte d'appello, stabilendo che questa dovesse verificare, alla stregua dei proposti motivi d'impugnazione, se la confisca fosse o meno legittima a norma del citato art. 2 ter).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 quater CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)