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Sez. 1, Sentenza n. 14468 del 09/07/2005 (Rv. 582681 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Soggetti solidalmente obbligati - Citazione in giudizio - Fallimento di uno dei coobbligati - Sopravvenienza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582681-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE

L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito, quindi l'improcedibilità della domanda, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può procedere con il rito ordinario (Nella specie, il fideiussore del fallito aveva proposto nei confronti del fallito e del garantito domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla asserita illegittima protrazione della garanzia; la S.C., in applicazione di siffatto principio, ha affermato che, stante l'autonomia delle due azioni, il rito speciale era applicabile soltanto alla domanda proposta nei confronti del fallito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)