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Sez. L, Ordinanza n. 2411 del 02/02/2010 (Rv. 611627 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Controversie fra il creditore ed uno dei condebitori in solido - Improcedibilità per fallimento del secondo - Proseguibilità nei confronti degli altri condebitori "in bonis" - Ammissibilità - Nella sede ordinaria derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro - Estensione - Prosecuzione anche nei confronti del fallito - Limiti - Domanda di declaratoria dell'illegittimità di licenziamento - Configurabilità - Fattispecie relativa a fallimento di società cedente l'azienda.
Stato
decisa il 2010-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611627-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE

L'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori "in bonis" nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla "vis attractiva" del tribunale fallimentare, ferma la permanenza della giurisdizione del lavoro anche rispetto al fallito, ove nei suoi confronti sia proposta domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento. (Nella specie una domanda di condanna al pagamento di spettanze retributive era stata proposta in via solidale contro due società, deducendosi che era intervenuto tra di esse un trasferimento d'azienda, e nel corso del giudizio la supposta cedente era stata dichiarata fallita).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)