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Sez. 1, Sentenza n. 4300 del 15/04/1995 (Rv. 491838 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Soggetti solidalmente obbligati - Citazione in giudizio - Fallimento di uno dei coobbligati - Sopravvenienza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491838-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE

L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, nel senso che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito, previa dichiarazione di improcedibilità nel giudizio di condanna promosso prima dell'inizio della procedura concorsuale, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può procedere con il rito ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)