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Sez. L, Sentenza n. 206 del 08/01/2013 (Rv. 624859 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Articoli 14, commi 6 e 7, del ccnl ministeri del 12 giugno 2003 e 68, commi 6 e 7, del ccnl agenzie fiscali del 28 maggio 2004 - Assoluzione o proscioglimento con la formula "perché il fatto non costituisce illecito penale" - Valenza preclusiva della ripresa del procedimento disciplinare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624859-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In tema di responsabilità disciplinare del lavoratore per fatti giudicati nel processo penale, l'assoluzione o il proscioglimento con la formula "perché il fatto non costituisce illecito penale" non esclude la materialità del fatto né la sua riferibilità al dipendente pubblico, ma solo la sua rilevanza penale. Ne consegue che gli art. 14, commi 6 e 7, del ccnl ministeri del 12 giugno 2003 e 68, commi 6 e 7, del ccnl agenzie fiscali del 28 maggio 2004 - che regolano il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare - vanno intesi nel senso che non escludono la ripresa del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente assolto perché il fatto non costituisce reato, dovendosi ritenere una diversa interpretazione, non rispondente a criteri di ragionevolezza, perché in contrasto con la necessità, costituzionalmente avvertita, che l'azione amministrativa sia ispirata ai principi di buon andamento ed imparzialità e, facendo dipendere la possibilità di valutazione disciplinare di un fatto dalla circostanza, estrinseca e accidentale, dell'avere il fatto medesimo costituito oggetto di indagine penale, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quei dipendenti, autori di condotte analoghe, che, per qualsiasi ragione, non siano state sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Contr. Coll. 12/06/2003 art. 14 com. 6, Contr. Coll. 12/06/2003 art. 14 com. 7, Contr. Coll. 28/05/2004 art. 68 com. 6, Contr. Coll. 28/05/2004 art. 68 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)