Sez. U, Sentenza n. 6179 del 03/06/1993 (Rv. 482653 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere | Sentenza di annullamento senza rinvio "perché il fatto non costituisce reato" pronunciata dalla Corte di Cassazione in sede di impugnazione di una sentenza istruttoria - Efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare - Esclusione - Diversa valutazione della medesima condotta in tale procedimento - Ammissibilità.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere
La sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, pronunciata dalla Corte di Cassazione, nei confronti di un magistrato imputato del delitto di cui all'art. 361 cod. Pen. (omessa denuncia), in sede d'impugnazione di una sentenza istruttoria, non esplica efficacia, ai sensi dell'art. 653 cod. proc. pen., nel procedimento disciplinare e non preclude una diversa valutazione, in tale procedimento, della medesima condotta, atteso che il citato art. 653 cod. proc. pen. assegna efficacia di giudicato, nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, alla "sentenza penale di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento" e "quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 361, Cod. Proc. Pen. art. 653
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)