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Sez. U, Sentenza n. 23238 del 17/11/2005 (Rv. 586272 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Sentenza penale assolutoria - Rapporti con giudizio disciplinare - Modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. con legge n. 97 del 2001 - Assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale - Preclusione dell'azione disciplinare - Presupposti - Identità del fatto - Anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo - Necessità.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586272-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di rapporto tra giudizio disciplinare (nella specie a carico di avvocato) e giudizio penale definito con sentenza assolutoria, l'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, nel modificare l'art. 653 cod. proc. pen., ha inteso corrispondentemente ridurre l'autonomia dell'organo disciplinare, che ora non può considerare illecito disciplinare il medesimo fatto che il giudice penale abbia già irrevocabilmente ritenuto non costituire illecito penale; tuttavia la identità del fatto deve investire tanto l'elemento oggettivo che quello soggettivo: talché, nell'ipotesi in cui la sentenza penale assolutoria abbia riguardato un'imputazione per delitto soltanto doloso, secondo la generale previsione dell'art. 42, secondo comma, cod. pen., non può ritenersi preclusa l'azione disciplinare in ordine allo stesso fatto materiale, ma attribuito al diverso titolo di colpa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)