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Sez. 4, Sentenza n. 30616 del 07/05/2024 Ud. (dep. 26/07/2024) Rv. 286883-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286883-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Ai fini dell'integrazione dell'aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", non è sufficiente che l'evento si sia verificato in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa, ma è necessario che sia stata violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione rischiosa dei predetti e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio lavorativo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante e della violazione dell'art. 2087 cod. civ., contestate con riferimento al delitto di omicidio colposo, sul rilievo che non ricorreva alcuna situazione di pericolo derivante da urti da parte di navi in manovra dalla quale proteggere i lavoratori destinati a svolgere le attività all'interno della Torre Piloti, collocata su di una banchina portuale).

Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Navig. art. 17, Cod. Navig. art. 62, Cod. Navig. art. 63, Cod. Navig. art. 81, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 63, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)