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Sez. 4 - , Sentenza n. 32507 del 16/04/2019 Ud. (dep. 22/07/2019) Rv. 276797 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Infortuni sul lavoro – Morte di addetto alla raccolta dei rifiuti salito sul retro di camion sprovvisto di pedana e maniglie - Omessa formazione e informazione del lavoratore - Requisito della causalità della colpa - Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276797-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di infortuni sul lavoro, nel caso di morte di un lavoratore addetto alla raccolta dei rifiuti, a seguito di caduta in terra per essere salito in piedi sul retro del veicolo in movimento nonostante la mancanza delle apposite pedane esterne e delle relative maniglie, non è configurabile la responsabilità del datore di lavoro per avere omesso la formazione e informazione circa il corretto uso del mezzo, difettando, in tal caso, il necessario requisito della causalità della colpa ovvero la riconducibilità dell'evento alla violazione della norma cautelare, a fronte di manovra pericolosa immediatamente percepibile da chiunque senza necessità di formazione alcuna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)