Sez. 4 - , Sentenza n. 32899 del 08/01/2021 Ud. (dep. 06/09/2021) Rv. 281997 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio "lavorativo", non essendo all'uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità della circostanza aggravante in relazione ai reati di omicidio colposo ascritti, quali datori di lavoro, ad esponenti di Trenitalia s.p.a. e di Ferrovie dello Stato s.p.a., per le morti di soggetti terzi estranei all'organizzazione di impresa, causate dall'incendio derivato dal deragliamento e successivo ribaltamento di un treno merci trasportante GPL, durante l'attraversamento della stazione di Viareggio, determinato dal cedimento di un assile dovuto al suo stato di corrosione, ritenendo le vittime non esposte al rischio "lavorativo" bensì a quello attinente alla sicurezza della circolazione ferroviaria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)