Sez. L, Sentenza n. 1932 del 09/03/1985 (Rv. 439846 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - FATTISPECIE LEGALE EX ART. 2103 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ELEMENTO FORMALE - IRRILEVANZA - SITUAZIONE DI FATTO CORRISPONDENTE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - FATTISPECIE LEGALE EX ART. 2103 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ELEMENTO FORMALE - IRRILEVANZA - SITUAZIONE DI FATTO CORRISPONDENTE - NECESSITÀ.*
Ad integrare la fattispecie legale dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. basta la situazione di fatto che prescinde dall'elemento formale, addirittura presupposto come carente, essendo - in base al principio contrattualistico che domina nell'ordinamento giuridico del lavoro - sufficiente la prestazione lavorativa, di cui il datore di lavoro si avvantaggi, per determinare l'Obbligo del compenso, con ogni conseguente trattamento correlativo alle effettive mansioni. (V 530/84, mass n 432754; (V 4725/79, mass n 401290).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)