Sez. L, Sentenza n. 5353 del 01/09/1986 (Rv. 447908 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO EX ARTT. 10 E 11 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NATURA DIRETTA ED AUTONOMA - INCIDENZA DEL COMPORTAMENTO COLPEVOLE DEL LAVORATORE SULLA ENTITÀ DELLA SOMMA DOVUTA - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO PATITO DAL LAVORATORE - CRITERI - ATTRIBUZIONE ALLO INAIL DI UNA SOMMA ECCEDENTE L'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - DIVIETO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO EX ARTT. 10 E 11 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NATURA DIRETTA ED AUTONOMA - INCIDENZA DEL COMPORTAMENTO COLPEVOLE DEL LAVORATORE SULLA ENTITÀ DELLA SOMMA DOVUTA - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO PATITO DAL LAVORATORE - CRITERI - ATTRIBUZIONE ALLO INAIL DI UNA SOMMA ECCEDENTE L'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - DIVIETO.*
L'Azione di regresso riconosciuta all'Inail nei confronti del datore di lavoro dagli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ove sia accertata la responsabilità di quest'ultimo in Sede penale o civile in ordine all'infortunio subito dal lavoratore assicurato e per il quale l'istituto abbia corrisposto le prestazioni di legge, ha natura diretta ed autonoma, derivando dal rapporto assicurativo, senza che sia possibile alcuna riduzione o riproporzionamento della somma dovuta a titolo di rivalsa ove risulti che alla produzione dell'evento abbia concorso il comportamento colpevole del lavoratore stesso, bensì, nei limiti dettati dalla norma di portata generale di cui all'art. 1916 cod. civ., potendo l'istituto pretendere dal datore di lavoro una somma non maggiore di quella che quest'ultimo sarebbe obbligato a corrispondere al danneggiato a titolo di risarcimento del danno. Pertanto il giudice, adito dall'Inail con l'Azione di regresso, prima deve effettuare la liquidazione del danno patito dal lavoratore infortunato, secondo gli ordinari criteri utilizzabili per la liquidazione del danno da fatto illecito, decurtando tale liquidazione di quanto deve esser posto a carico del danneggiato stesso per il suo concorso nella produzione dell'evento e, quindi, operata la rivalutazione del detto credito risarcibile che, essendo di valore, va accertato al momento della decisione, deve procedere al raffronto dello ammontare del risarcimento, così calcolato, con il credito, che Forma oggetto dell'Azione di regresso, per attribuire all'Inail una somma non eccedente l'ammontare del primo. (V 2050/84, mass n 434113; (V 5805/83, mass n 430669).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)