Sez. L, Sentenza n. 5805 del 05/10/1983 (Rv. 430669 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE - LIMITE QUANTITATIVO - ACCERTAMENTO CON RIFERIMENTO AD UN MOMENTO ANTERIORE - RIVALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE - LIMITE QUANTITATIVO - ACCERTAMENTO CON RIFERIMENTO AD UN MOMENTO ANTERIORE - RIVALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
L'Azione di regresso esercitata, ai sensi degli artt. 10 e 11 del T.U. N. 1124 del 1965, dall'Inail nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio, per il rimborso di quanto corrisposto all'infortunato o ai suoi superstiti, trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe in effetti dovuto dal responsabile al lavoratore infortunato secondo le norme generali sui danni da fatto illecito, sicché questo limite, trattandosi di un credito di valore, deve essere accertato al momento della decisione e, quindi, rivalutato adeguatamente nel caso in cui sia stato liquidato con riferimento ad un momento anteriore, al fine di determinare la capienza o meno della somma di denaro pretesa dall'istituto assicuratore. (V 3511/79, mass n 399926; (V 2398/75, mass n 376262; (Conf 1188/80, mass n 404685).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)