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Sez. L, Sentenza n. 2050 del 28/03/1984 (Rv. 434113 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITE QUANTITATIVO - NATURA - CREDITO DI VALORE - ACCERTAMENTO NEL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITÀ - RIVALUTAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434113-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITE QUANTITATIVO - NATURA - CREDITO DI VALORE - ACCERTAMENTO NEL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITÀ - RIVALUTAZIONE - CONDIZIONI.*

L'Azione di regresso che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'istituto assicuratore può proporre nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio per il rimborso di quanto corrisposto all'infortunato o ai suoi superstiti, trova come unico limite quantitativo il complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto dal responsabile al lavoratore infortunato, secondo le norme generali sui danni da fatto illecito, limite, questo, che integrando un credito di valore, deve essere accertato al momento della decisione, e quindi rivalutato nel caso in cui sia stato liquidato con riferimento ad un momento anteriore. (Conf 5805/83, mass n 430669; (Conf 1188/80, mass n 404685).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)